Siete prigionieri di una civiltà che vi obbliga a distruggere il mondo per sopravvivere. Ishmael - Daniel Quinn
"ReSeT"
Rete di Salvaguardia del Territorio
ASSOCIAZIONE CULTURALE PER L'AUTODETERMINAZIONE E LA PROMOZIONE TERRITORIALE

LE FONTI RINNOVABILI FRA LEGGI, REGOLE,
AUTORIZZAZIONI ED IMPATTO AMBIENTALE:
UN VIAGGIO NEI MEANDRI GIURIDICI ITALIANI CHE DISCIPLINANO LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO COMUNITARIO:

Principale normativa in materia di ambiente
 Direttiva 79/409/CEE (cd. Direttiva “Uccelli”)
 Direttiva 85/337/CEE (norme in materia di VIA)
 Direttiva 97/11/CE (norme in materia di VIA, integra e sostituisce la precedente)
 Direttiva 92/43/CE (cd. Direttiva Habitat)

Principale normativa in materia di mercato dell’energia elettrica e di produzione
energetica da fonti rinnovabili
 Direttiva 96/92/CE (Liberalizzazione mercati dell’energia elettrica)
 Direttiva 2001/77/CE (Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)
 Direttiva 2009/28/CE (sostituisce la precedente, impone obiettivi obbligatori e non più
indicativi per le rinnovabili; gli Stati Membri la devono recepire entro il 5/12/2010)

IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO NAZIONALE
Il sistema italiano evidenzia una normativa ambientale ed energetica articolata per settori, intervenuta in tempi diversi e che rivela la mancanza di una disciplina organica e di un attore responsabile del coordinamento unitario; le normative sono dettate, infatti, nell’ambito di discipline specifiche, anche molto particolareggiate, con riferimento ai diversi comparti nei quali la materia ambientale e quella energetica possono suddividersi.
Per chi lavora in campo ambientale ed energetico, orientarsi tra i meandri di una normativa in costante evoluzione, caratterizzata da regole numerose e di difficile lettura, è estremamente arduo.
Principale normativa in materia di ambiente
 D.P.R. 12 Aprile 1996 (recepimento della Direttiva 85/337/CEE)
 D.P.C.M. 3 Settembre 1999 (adeguamento del precedente alla Direttiva 97/11/CE)
 D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
 D.P.C.M. 12 Dicembre 2005 (individua la documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art.146, comma 3 del Codice)
 D.Lgs. 29 Aprile 2006, n.152 “Codice o Testo Unico dell’Ambiente”
 D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale”
(sostituisce la Parte Seconda del Testo Unico Ambientale: Procedure per la VAS, per la
VIA e per l’AIA)
Principale normativa in materia di mercato dell’energia elettrica e di produzione
energetica da fonti rinnovabili

 D.Lgs. 16 Marzo 1999, n.79 (recepimento della Direttiva 96/92/CE)
 L. 3 Agosto 2004, n.239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”
 D.Lgs. 29 Dicembre 2007, n.283 (recepimento della Direttiva 2001/77/CE)
 L. 23 Luglio 2009, n.99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia” (limitate ma importanti modifiche al D.Lgs.
387/2003)
 D.M. 10 Settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili”

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
Ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla
qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.
 Il procedimento di VIA deve concludersi entro 150 giorni dalla proposizione
dell’istanza. In casi di particolari complessità, il termine può essere prolungato di
ulteriori 90 giorni.
 Il provvedimento di VIA deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione, per i progetti di relativa competenza. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnazioni.
 L’autorizzazione unica non può essere rilasciata prima che il procedimento di screening e, ove necessario, quello di VIA si siano conclusi.
 Ampia discrezionalità tecnica.
 Nel caso degli impianti eolici vi è la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i Beni Culturali.

La VIA comprende:
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening)
b) la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA)
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto
d) lo svolgimento di consultazioni
e) la valutazione del SIA e degli esiti delle consultazioni
f) la decisione
g) l’informazione sulla decisione
h) il monitoraggio

I SOGGETTI

Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA

Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione di piani, programmi o progetti

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse

Lo Studio di Impatto Ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a. una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni
b. una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti
c. i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio
d. una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale
e. una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
f. una sintesi non tecnica

LA CONSULTAZIONE
• Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
• L’autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un’inchiesta pubblica per l’esame del SIA, dei pareri forniti dalle Pubbliche Amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini.
• Qualora tale inchiesta non abbia luogo, il proponente, può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni.
• Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell’ambito dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio, ne fa richiesta all’autorità competente, indicando il tempo necessario.
• Tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblicata a mezzo stampa e sul sito
web dell’Autorità competente

LA VALUTAZIONE
 L’autorità competente acquisisce e valuta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti, nonché, nel caso dei progetti di competenza dello Stato, il parere delle Regioni interessate.
 Il proponente trasmette l’istanza a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.
Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte del proponente, ovvero nell’ambito della Conferenza dei Servizi eventualmente indetta dall’autorità competente. Entro il medesimo termine si esprime anche il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L’INFORMAZIONE SULLA DECISIONE
 Il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, inclusa l’Autorizzazione Integrata Ambientale.
 Il provvedimento di VIA contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
 I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento. Trascorso detto periodo la procedura di VIA deve essere reiterata.
 Il provvedimento di VIA è pubblicato per intero e su sito web dell’autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive

LO SCREENING
 Il proponente trasmette all’autorità competente il progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale. Tali documenti sono soggetti a forme di pubblicità legale.
 Entro 45 giorni chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni. Nei successivi 45 giorni, l’autorità competente qualora il progetto non presenti potenziali effetti negativi apprezzabili sull’ambiente, esclude il progetto dalla procedura di VIA.
 Sono soggetti a screening gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW e gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW.

LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (art.6 del D.P.R. 120/2003)
 Ha come obiettivo quello di salvaguardare l’integrità e garantire la funzionalità dei siti della rete Natura 2000 attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti o interventi, non direttamente connessi alla conservazione dei siti stessi, che ne condizionano l’equilibrio ambientale.
 In caso di interventi che possono avere incidenze significative sulle specie e gli habitat presenti in un sito, è obbligatorio presentare lo studio di Valutazione di Incidenza volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere.
 Per i progetti assoggettati a VIA, che interessano Siti di Importanza Comunitaria e Zone Speciali di Conservazione, la VI è ricompresa nell’ambito della procedura di VIA che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
 L’autorità competente ha 60 giorni per esprimersi, e può chiedere una sola volta delle integrazioni, a seguito delle quali il termine suddetto decorre nuovamente.

LA VIA (…O LE VIA) A LIVELLO REGIONALE

Abruzzo :

D.G.R. 22 Marzo 2002, n. 119 “L.R. n. 11/1999 comma 6) art. 46 – Approvazione dei “Criteri ed indirizzi in materia di procedure
ambientali” (BUR 14 Giugno 2002, n. 73, Numero speciale)

L.R. 13 Febbraio 2003, n.2, testo coordinato con la L.R. 49/2004 e con la L.R. 5 del 28 marzo 2006 “Disposizioni in materia di beni
paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte III del d.lgs 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”
(BUR 21 Febbraio 2003, n. 5)

L.R. 3 Marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che
richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie
funzionali” (BUR 12 Marzo 1999, n. 9)

Basilicata :

L.R. 11 Agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio” (BUR 20 Agosto 1999, n. 47)

L.R. 14 Dicembre 1998, n. 47 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente” (BUR 21 Dicembre 1998, n. 73)

Calabria :

Regolamento Regionale 14 Maggio 2009, n. 5 “Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»)”

Regolamento regionale 4 Agosto 2008, n. 3 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di
Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle AIA” (BUR 16 Agosto 2008, n. 16)

Campania

Decreto del Presidente della Regione 29 Gennaio 2010, n.10 “Emanazione del regolamento – Disposizioni n materia di valutazione
di impatto ambientale – Regolamento n. 2/2010” (BUR 1 Febbraio 2010, n. 10)

Decreto del Presidente della Regione 29 Gennaio 2010, n.9 “Emanazione del regolamento – Disposizioni n materia di procedimento
di valutazione di incidenza – Regolamento n. 1/2010” (BUR 1 Febbraio 2010 n. 10)

D.G.R. 11 Maggio 2007, n. 834 “Norme tecniche e direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli articoli 6 e 30 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16
“Norme sul governo del territorio”” (BUR 18 giugno 2007, n. 33)

Emilia Romagna

L.R. 16 Novembre 2000, n.35 “Modifiche alla L.R. 18 Maggio 1999, n.9 concernent: “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”. (BUR 20 novembre 2000, n. 167)

L.R. 18 Maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale” (BUR 21 Maggio 1999, n. 66)

Friuli Venezia Giulia

D.G.R. 4 Gennaio 2010, n. 16 “Dlgs 42/2004, articolo 146 , comma 6 e articolo 159, comma 1: verifica dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio” (BUR 27 Gennaio 2010, n. 4)

L.R. 30 Dicembre 2009, n. 24 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010) (art.4, commi 17-23)” (BUR 7 Gennaio 2010, n. 1)

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 Luglio 1996, n. 245/Pres. “Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale. Approvazione.” (BUR 11 Settembre 1996, n. 37)

Lazio

Determinazione del Direttore 26 Maggio 2010, n. B2767 “Disposizioni operative relative all’attivazione dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e di Valutazione di Impatto Ambientale e approvazione dell’elenco della documentazione tecnicoamministrativa da presentare ai sensi del D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152” (BUR 21 Giugno 2010, n. 23)

D.G.R. 15 Maggio 2009, n.363 “D.Lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale” (BUR 28 Luglio 2009, n. 28)

L.R. 11 Agosto 2008, n. 14 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio Art. 1, commi da 19 a 23
- Disposizioni sulle procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Modifica all’articolo 46 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6” (BUR 14 Agosto 2008, n. 30)

Liguria

L.R. 30 Dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale”
(BUR 20 Gennaio 1999, n. 1)

L.R. 19 Agosto 1996, n. 37 “Rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione Liguria per l’esercizio finanziario 1995” (BUR 11 Settembre 1996, n. 18)

Lombardia

L.R. 5 Febbraio 2010, n.7 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010” (BUR 8 Febbraio 2010, n. 6)

L.R. 2 Febbraio 2010, n.5 “Norme in materia di Valutazione di impatto ambientale (BUR 4 Febbraio 2010, n. 5)
Decreto Direttore Generale al Territorio e Urbanistica 30 Dicembre 2009, n.14545 “Approvazione del secondo aggiornamento dell’elenco degli enti locali idonei all’esercizio delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dall’articolo 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12

L.R. 3 Settembre 1999, n. 20 “Norme in materia di impatto ambientale” (BUR 6 Settembre 1999, n. 36)

Marche

L.R. 12 Giugno 2007, n. 6 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10- Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000” (BUR 21 Giugno 2007, n. 55)

L.R. 14 Aprile 2004, n. 7 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” (BUR 22 Aprile 2004, n. 40)

Molise

D.G.R. 12 Gennaio 2010, n.4 “Arpa Molise – Istruttoria tecnica degli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di Impatto Ambientale (Screening) – L.R. 21-2000 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 5, comma 1 – SPECIFICAZIONI” (BUR 1 Febbraio 2010, n. 3)

D.G.R. 17 Ottobre 2003, n.1241 “Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 21 – Deliberazioni della Giunta regionale n. 1006/2000, n. 1183/2000 e n. 329/2003 – Sostituzione componente COMITATO TECNICO V.I.A. e riapprovazione regolamento interno” (BUR 15 Novembre 2003, n.23)

L.R. 30 Novembre 2000, n.46 “Rettifiche all’Allegato A della legge regionale n.21 del 24 Marzo 2000” (BUR 30 Novembre 2000, n.24)

L.R. 24 Marzo 2000, n. 21 “Disciplina della procedura di impatto ambientale” (BUR 1 Aprile 2000, n. 7)

Piemonte

D.G.R. 16 Marzo 2009, n. 63-11032 “Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilita’ ambientale e le procedure di valutazione”, in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione” (BUR 19 Marzo 2009, n. 11)

D.C.R. 30 Luglio 2008, n. 211-34747 “Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4” (BUR 7 Agosto 2008, n. 32)

D.G.R. 4 Giugno 2008, n. 23-8898 “Azioni di semplificazione relative alla presentazione delle istanze ex artt. 10,11 e 12 della l.r. 40/1998 e alla predisposizione degli elaborati progettuali su supporto informatico” (BUR 19 Giugno 2008, n. 25)

D.G.R. 3 Dicembre 2007, n. 3-7656 “Adozione del documento “Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA”” (BUR 13 Dicembre 2007, n. 50)

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 Agosto 2002, n. 6/AQA “Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 recante “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Indicazioni applicative a seguito del recepimento della direttiva 97/11, di cui alla d.c.r. 27 dicembre 2001, n. 217-41038” (BUR 8 Agosto 2002, n. 32)

D.G.R. 19 Marzo 2002, n. 75-5611 “Legge regionale 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Riorganizzazione allegati.” (BUR 11 aprile 2002, n. 15)

D.C.R. 27 Dicembre 2001, n. 217-41038 “Direttiva CE 97/11 – Integrazione degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”” (BUR 31 Gennaio 2002, n. 5)

D.G.R. 28 Maggio 2001, n. 42-3096 “Aggiornamento allegati A1, A2, B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in conseguenza del conferimento di funzioni agli enti locali operato dalla legislazione regionale” (BUR 20 Giugno 2001, n. 25)

L.R. 10 Novembre 2000, n. 54 “Modifica all’articolo 23 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedura di valutazione”.” (BUR 15 Novembre 2000, n. 46)

D.G.R. 1 Marzo 2000, n. 82 – 29571 “Aggiornamento allegati A1, A2, B1 e B2 alla l.r. 40/1998 in attuazione del DPCM 03.09.1999. Adozione con i poteri del Consiglio regionale in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto. Riadottata con deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2000, n. 6-29961 e ratificata con deliberazione del Consiglio regionale 27 giugno 2000, n. 8-16099” (BUR 15 Marzo 2000, n. 11)

D.G.R. 12 Luglio 1999, n. 18 – 27763 “L.r. n. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”. Prime indicazioni regionali.” (BUR 21 Luglio 1999, n. 29)

D.G.R. 12 Aprile 1999 e s.m.i., n. 21 – 27037 “L.r. n. 40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”: individuazione organo tecnico e prime disposizioni attuative” (BUR 28 Aprile 1999, n. 17)

L.R. 14 Dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” (BUR 17 Dicembre 1998, n. 50)

Puglia

L.R. 14 Giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” (BUR 18 Giugno 2007, n. 87)

Sardegna

L.R. 7 Agosto 2009, n.3 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” (BUR 18 Agosto 2009, n.27)

D.G.R. 23 Aprile 2008, N. 24/23 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica”

Sicilia

L.R. 16 Aprile 2003, n.4 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003. Art. 10. Spese di istruttoria delle procedure di valutazione di impatto ambientale” (GURS 17 Aprile 2003, n. 17)

Decreto Assessoriale 14 Novembre 1997 “Schemi generali per il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale delegate alle Province regionali” (GURS 10 Gennaio 1998, n. 2)

L.R. 3 Ottobre 1995, n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente” (GURS 5 ottobre 1995, n. 51)

Toscana

L.R. 12 Febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” (BUR 17 Febbraio 2010, n. 9)

L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” (BUR 12 Gennaio 2005, n. 2)

Umbria

L.R. 9 Aprile 1998, n. 11 “Norme in materia di impatto ambientale” (BUR 22 Aprile 1998, n. 26)

Valle d’Aosta

L.R. 26 Maggio 2009, n. 12 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di
leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009” (BUR 30 Giugno 2009, n. 26)

Veneto

D.G.R. 6 Aprile 2004, n. 1000 “Derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico – D.Lgs. n. 387/2003; L.R. 26 marzo 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. – R.D. n. 1775/1933. Criteri e procedure” (BUR 30 Aprile 2004, n. 46)

L.R. 26 Marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di VIA” (BUR 30 Marzo 1999, n. 29)

Provincia Autonoma di Bolzano

L.P. 5 Aprile 2007, n. 2 “Valutazione ambientale per piani e progetti” (BUR 17 Aprile 2007, n. 16)

Provincia Autonoma di Trento

L.P. 23 Maggio 2007, n.11 “Governo del territorio forestale e montano, corsi d’acqua ed aree protette” (BUR 5 giugno 2007, n. 23)

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 Novembre 1989, n. 13-11/Leg. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”.” (BUR 30 Gennaio 1990, n. 5)

L.P. 29 Agosto 1988, n. 28 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente” (BUR 6 Settembre 1988, n. 40)

L’AUTORIZZAZIONE UNICA DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI (D.Lgs. 387/2003)

La ratio, così come enunciata nell’art. 1 recante le finalità della norma, è quella primaria di
promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità
nel relativo mercato italiano e comunitario, in conformità alla disciplina nazionale, comunitaria ed
internazionale vigente.
Si deve al testo normativo l’aver contribuito ad individuare puntualmente come fonti energetiche
rinnovabili “le fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”.
L’articolo 12 delinea in dettaglio le regole volte alla razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative.
La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione,
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio degli
impianti stessi, sono soggetti ad una AUTORIZZAZIONE UNICA, rilasciata dalla Regione o dalle
province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico.

 La AU sostituisce tutte le autorizzazioni, i permessi ed i nulla osta per la costruzione e l’esercizio degli impianti

 Il procedimento unico (Conferenza dei Servizi ex L. 241/1990) al quale partecipano tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti deve essere avviato entro 30 giorni
dall’istanza e deve concludersi in 180 giorni (termini perentori !) inclusivo di eventuali
VIA o AIA

 Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono considerati di pubblica utilità,
indifferibili ed urgenti (è prevista quindi la procedura di esproprio) e localizzabili in
aree agricole

 La AU prevede l’obbligo del ripristino ambientale dell’area occupata dall’impianto
dopo la sua dismissione

 Non sono previste misure di compensazione a favore di Regioni o Province

 Si prevede la definizione di Linee guida nazionali per l’AU e di criteri per il corretto
inserimento degli impianti nel paesaggio (in particolare, eolici)

……………………………….UNDER CONSTRUCTION

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